« إنْ أشعَلَ رَجُلٌ ناراً فَتَخَطَّتْ حُدُودَ أرْضِهِ، وَأحرَقَتْ قَمحاً مُكَدَّساً أوْ زَرْعاً أوْ حَقلاً، يُعَوِّضُ مَنْ أشعَلَ النّارَ عَنْ ما احتَرَقَ.
Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
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