« إنْ تَشاجَرَ رِجالٌ فَضَرَبُوا امْرأةً حُبلَى، فَسَقَطَ الجَنِينُ لَكِنَّها لَمْ تَتَأذَّ، يَدْفَعُ المَسؤُولُ عَنْ ذَلِكَ غَرامَةً يُحَدِّدُها زَوجُ المَرأةِ بِإشْرَافِ القاضِي.
Se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà; egli pagherà l'indennizzo come determinano i giudici;
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